Il giorno 16 maggio 2021 è finalmente stato redatto, presentato la nuova modifica al regolamento del verde inerente alla citta di Roma Capitale. Di fatto, è entrato a tutti gli effetti in vigore dal 1 agosto 2021, ma andiamo a capire “che cosa è il regolamento del verde?”
Il regolamento del verde pubblico e privato di Roma Capitale non è altro che un documento redatto da il municipio di Roma Capitale, associazioni di categoria a tutela del patrimonio verde, paesaggistico, archeologico che ne definisce i criteri di tutela di lavorazioni, norme di comportamento da parte di enti, aziende appaltatrici e privati cittadini che in qual modo sono proprietari di un “piccolo giardino” a “grandi appezzamenti”.
I punti chiave che generalmente interessano al privato cittadino sono due; 1° Potature quando? e come? 2° Abbattimenti permessi e procedure da seguire per richiederlo e messa a dimora nuove alberature, ecco di seguito gli articoli inerenti a queste due categorie:
Oppure ecco il link completo Regolamento del verde Roma Capitale
Art. 33 – Potature
1. Gli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, avendo a disposizione lo spazio che ne
garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano, di norma, di potatura.
2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano vanno, invece, potati al fine di ottenere lo sviluppo e la
crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.
3. Nelle aree urbane la potatura ha i seguenti obiettivi: rimuovere le porzioni di chioma che
rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, ciclabile e pedonale, che siano eccessivamente
ravvicinate a edifici ed infrastrutture o che interferiscano con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e
con la segnaletica stradale; riequilibrare e ridurre il rischio derivante da individui arborei che hanno subito
danneggiamenti all’apparato radicale e che presentino danni alla struttura epigea determinata da agenti
patogeni.
4. Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche
arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi
vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto
sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione
dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati
da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata
pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o
tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
5. Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti (Allegato 9):
a. la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre
parti dell’albero;
b. la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o
di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono
pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie escludendo,
interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne
pregiudichino la sopravvivenza. La pratica della capitozzatura è vietata;
c. Gli interventi di potatura motivati da pericolo per la pubblica incolumità possono essere effettuati anche
in deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, su disposizione del Dipartimento Tutela
Ambientale.
6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestiti, nel rispetto
dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo
con i Municipi interessati, salvo ragioni di urgenza.
7. I programmi di potatura dovranno essere effettuati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sviluppo della pianta;
b) stato e tipologia di allevamento;
c) riduzione del rischio;
d) ultimo anno di potatura;
e) stato fitopatologico e fitostatico.
Art. 40 – Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia
1. Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato
qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi
all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. E’ considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o
indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde
oggetto del presente regolamento.
2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:
a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati
monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;
c)gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza,
convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore
delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette
piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di
polloni deperienti, sottoposti e/o malformati;
e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e
delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, individuati attraverso
il censimento del patrimonio verde;
f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto;
h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto;
i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g)
e h);
j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 anni;
k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le
dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).
3. Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma
Capitale o da essa gestiti gli interventi consistenti in:
a) potatura della chioma
b) modifica dell’apparato radicale
c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio
d) installazione di sistemi parafulmine
e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di
manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all’interno dell’area di protezione dell’albero (APA)
f) diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale
g) abbattimento debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale.
4. L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei
seguenti casi:
a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero;
b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo,
possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose;
c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
I) gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con
cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone
al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per
evitare la diffusione del contagio;
II) gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
III) gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti
tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di
contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a
salvaguardia della stabilità;
IV) gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto
rimedio;
V) l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;
VI) in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che
comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle
normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PRG.
5. Riguardo alle alberature non gestite o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui
alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi
eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare
può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo.
6. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati
nell’Allegato 10 ed in particolare:
a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si
richiede l’autorizzazione il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo
b) le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento;
c) documentazione fotografica della pianta.
7. Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l’autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30
giorni.
8. Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l’autorizzazione all’abbattimento qualora le criticità poste
a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o
attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la
proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c..Il proprietario deve, pertanto, controllare
periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti
peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.
9. L’autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a
compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente
Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
10. L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.
11. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o
straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.
12. Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli uffici competenti dopo
un anno dall’autorizzazione all’abbattimento. In caso di mancato attecchimento i soggetti titolari
dell’autorizzazione, saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro
giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della
pianta ad un anno dall’impianto.
13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non
rientranti in quelli di cui alla lettera a) è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela
Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con
ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 secondo periodo,
9, 10.
14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi
dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini
della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o
biologico devono essere effettuati da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento
Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
15. All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In
caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al
piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene
e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché
le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema
16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere
prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso
obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli,
moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione
Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.
17. Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.
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